Art. 2.

      1. Il bando pubblico per l'assegnazione dei terreni agricoli espropriati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è emanato a cura del comune territorialmente competente e ad esso possono partecipare i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e in possesso dei documenti attestanti la loro cittadinanza.
      2. Lo Stato si rende garante presso il comune al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure relative al bando pubblico emanato ai sensi del comma 1.